Art. 3.
(Procedure di attuazione).

      1. La regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le industrie e gli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge stabilendo, mediante una classificazione del livello di pericolosità, una graduatoria di priorità ai fini della successiva concessione dei benefìci di cui all'articolo 2.
      2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dei competenti organi parlamentari, disciplina le modalità di presentazione delle domande di cui all'articolo 2, comma 3, nonché i termini per la concessione dei benefìci di cui al medesimo articolo, in base alle priorità individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle risorse disponibili.